Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo di almeno 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge ha l’obbligo di ottemperare.
L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi (incluso il rilascio del passaporto).
In tal modo anche all’estero il cittadino potrà esercitare i diritti e i doveri che sono propri dei residenti in Italia, secondo la situazione di ciascuno. Tra i doveri, in primo luogo c’è quello di comunicare all’Ufficio consolare, che a sua volta informerà il Comune italiano competente, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Clicca qui per ulteriori informazioni generali sull’iscrizione all’A.I.R.E.
Si devono iscrivere:
- i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza e che intendono mantenerla all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi
- le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita
- le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero.
NON devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
- il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;
- i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero prevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
- le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.
Inoltre l’iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo è facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n 125.
Iscrizione AIRE
Per la richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) il connazionale residente nelle Province cinesi di competenza del Consolato Generale d’Italia a Hong Kong (Hong Kong e Macao) deve collegarsi al sito istituzionale FAST IT al seguente link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
- Compilare il modulo online di richiesta iscrizione AIRE;
- Sottoscriverlo con firma digitale o a penna (caricando poi sul portale la scansione digitale);
- Allegare la seguente documentazione:
- Copia del passaporto (pagine dalla n.2 alla n.5)
- Copia del visto di ingresso a Hong Kong o a Macao (se si ha lo status di “permanent resident” – che non richiede il visto sul passaporto – allegare la carta d’identità di Hong Kong / Macao);
- Copia di uno dei seguenti documenti di prova di residenza nei quali deve apparire il proprio nominativo quale intestatario e l’indirizzo come esattamente indicato nella domanda di iscrizione:
- contratto di locazione con l’avvenuta registrazione del contratto presso lo “Inland Revenue Department-Stamp Office”
- bolletta di pagamento della fornitura di energia elettrica non anteriore a tre mesi (gli importi indicati nei documenti possono essere oscurati).
- bolletta di pagamento della fornitura di gas per uso domestico non anteriore a tre mesi (gli importi indicati nei documenti possono essere oscurati).
N.B.: Nel caso di iscrizione di un nucleo familiare, bisogna allegare copia dei passaporti e del visto di tutti i membri conviventi della famiglia. I documenti potranno essere caricati in un unico file PDF. I figli minorenni vanno indicati nell’apposito spazio del modulo compilato dai genitori. I figli maggiorenni (18 anni compiuti) dovranno accedere separatamente al portale FAST.IT e compilare un modulo di iscrizione individuale.
IMPORTANTE: I cittadini italiani che espatriano insieme al coniuge straniero residente in Italia hanno l’obbligo di segnalare direttamente al Comune competente (Ufficio Anagrafe) la migrazione all’estero del coniuge, allegando anche copia del passaporto. Il Consolato non è competente per questo tipo di comunicazioni.
Cambio di indirizzo di residenza all’interno della circoscrizione di Hong Kong e Macao
Qualsiasi cambio di indirizzo all’interno di Hong Kong e Macao va comunicato prontamente al Consolato Generale tramite il portale FAST.IT.
E’ necessario allegare la stessa documentazione di cui sopra.
ATTENZIONE
Ove ritenuto necessario, il Consolato Generale potrà richiedere informazioni o documentazione integrativa. E’ opportuno pertanto accertarsi di aver comunicato correttamente il proprio indirizzo email.
La ID card di Hong Kong riportante la dicitura “permanent resident” non esime il titolare dal presentare la documentazione di prova della effettiva residenza, come su elencato al punto 3.
Una volta verificata la completezza della documentazione, il Consolato Generale provvederà alla trasmissione della richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. dell’ultimo Comune di residenza in Italia. Di norma i Comuni confermano l’avvenuta iscrizione al connazionale e al Consolato.
E’ ora possibile utilizzare le proprie credenziali SPID o CIE per accedere ai servizi consolari online sul sito della Farnesina FAST.IT
Per maggiori informazioni su come ottenere le credenziali SPID, utili inoltre per usufruire dei servizi digitali di molte altre pubbliche amministrazioni italiane, consultare il sito https://www.spid.gov.it.
Trasferimento in altra circoscrizione
E’ possibile comunicare il trasferimento di circoscrizione consolare sempre utilizzando, previa registrazione del proprio nominativo, il portale FAST.IT.
RIMPATRIO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI A HONG KONG/MACAO
I cittadini iscritti AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi appena possibile presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
Secondo la normativa vigente, infatti, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio dall’Italia e all’aggiornamento dell’indirizzo di residenza all’estero, ma non al rimpatrio.
Sarà quindi cura del Comune italiano in cui è avvenuto il rimpatrio provvedere alla cancellazione dall’AIRE con la contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente) e alla comunicazione ufficiale della data del rimpatrio al Consolato di provenienza, che aggiornerà i propri schedari consolari.
In ogni caso, si pregano i connazionali di compilare e inviare l’apposito modulo di rimpatrio via posta elettronica all’indirizzo consolare.hongkong@esteri.it, così che il Consolato possa tener comunque conto delle partenze dalla propria circoscrizione. Tale comunicazione è necessaria anche al fine di eventualmente vistare l’istanza per l’importazione in esenzione doganale, per rientro in Italia dei propri beni personali che saranno destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza italiana (come indicato nel paragrafo successivo).
Per il rimpatrio delle masserizie in esenzione doganale (è necessaria la residenza all’estero con iscrizione AIRE da almeno 12 mesi), occorre prenotare un appuntamento in Consolato sul portale Prenota online e presentarsi di persona con il modulo di rimpatrio e la lista (in carta semplice, specificare la marca e il valore dei beni più costosi) delle masserizie da rimpatriare, in triplice copia.
I cittadini che non provvederanno ad aggiornare in Comune il proprio rimpatrio, incorreranno nella possibile cancellazione per irreperibilità a cui seguono inevitabili complicazioni amministrative, anche riguardo al rilascio dei documenti o agli aspetti fiscali.
TRASFERIMENTO IN ITALIA DI CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri dovranno fare riferimento per l’attestazione di residenza ai loro rispettivi Consolati a Hong Kong e, per la documentazione da presentare all’Agenzia delle Dogane, alla normativa di riferimento (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/D del 2004)
NESSUNA DICHIARAZIONE O ATTESTAZIONE VERRA’ RILASCIATA DA QUESTO CONSOLATO GENERALE.
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