Per informazioni generali sullo stato civile si prega di consultare la pagina dedicata sul sito web istituzionale del Ministero Affari Esteri.
Per le richieste di trascrizione di atti di stato civile, si prega di prenotare l’appuntamento per servizi consolari sul portale PRENOT@MI.
Registrazione in Italia della nascita di un bambino/a figlio/a di un/una cittadino/a italiano/a
I figli di cittadini italiani o di coppie con almeno un genitore italiano, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.
La registrazione della nascita deve essere richiesta al più presto da uno o entrambi i genitori italiani tramite il Consolato Generale.
Per effettuare tale registrazione occorre che il o i genitori presentino a questo Consolato Generale il certificato di nascita (o il duplicato) rilasciato dal Governo di Hong Kong o, se la nascita è avvenuta a Macao, dalla Conservatoria do Registro Civil. Prima di essere consegnato a questo Consolato Generale, il Certificato andrà fatto legalizzare con Apostilla dalla High Court per Hong Kong o dal Dipartimento di Giustizia per Macao.
L’atto di nascita così perfezionato dovrà essere presentato al Consolato Generale insieme ad un modulo di richiesta di trascrizione e la fotocopia dei passaporti di entrambi i genitori.
Il Consolato Generale provvederà ad inviare l’atto, dopo averlo tradotto, al Comune italiano di competenza.
Inoltre, in presenza di genitori non sposati, il Certificato di Nascita dovrà essere accompagnato da un documento aggiuntivo, l’“Information required for registration of birth/ re-registration of birth”, rilasciato dall’Immigration Department.
Prima di essere consegnato a questo Consolato Generale, l’“Information required for registration of birth/ re-registration of birth” dovrà essere Apostillato e, successivamente, tradotto e certificato da uno dei traduttori esterni.
IMPORTANTE!
Si rammenta ai connazionali che la legge italiana prevede il numero massimo di tre nomi e che non è ammessa la presenza del cognome di uno dei genitori come parte del nome.
Ai genitori che intendano dare anche nomi cinesi ai propri figli si raccomanda di contattare in anticipo il Consolato Generale per chiarimenti e consigli in merito alla trascrizione.
Matrimonio in Italia
I cittadini italiani che sono iscritti all’AIRE e residenti presso questa circoscrizione consolare che intendono sposarsi in Italia dovranno chiedere le pubblicazioni presso il Consolato Generale.
E’ necessario contattare i nostri Uffici con due-tre mesi di anticipo rispetto alla data di matrimonio prevista per concordare un appuntamento con l’Ufficio Notarile.
E’ necessario presentare la seguente documentazione:
– Per il nubendo di nazionalità italiana:
1) Passaporto in corso di validità
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedasi apposito modulo nella sezione modulistica). Dopo aver inserito i propri dati anagrafici occorrerà spuntare le seguenti informazioni: – cittadinanza, – residenza, – stato civile.
3) Certificazione di stato libero rilasciato dalle Autorità di Hong Kong (certificate of absence of marriage record “CAMR”), con apostilla.
– Per il nubendo di nazionalità straniera:
1) Passaporto in corso di validità
2) Certificato di nascita su modello internazionale plurilingue (per i cittadini UE) Per i cittadini non comunitari occorre il certificato di nascita apostillato/legalizzato a seconda del Paese di nascita
3) Certificato di capacità matrimoniale/nulla osta rilasciato dalle Autorità del Paese di cittadinanza del nubendo, apostillato/legalizzato e tradotto in italiano
Inoltre, se è residente a Hong Kong:
4) Certificazione di stato libero rilasciato dalle Autorità di Hong Kong (certificate of absence of marriage record “CAMR”) con apostilla.
In caso di nubendi divorziati o vedovi si prega di contattare il Consolato Generale per chiarimenti.
I futuri coniugi dovranno entrambi presentarsi per la richiesta di pubblicazioni. Se uno dei futuri coniugi non conosce la lingua italiana, sarà necessario che i futuri sposi si presentino in Consolato insieme ad un interprete scelto fra quelli della lista consolare. Il Consolato Generale, una volta verificata la documentazione, affiggerà all’Albo Consolare sul sito web l’avviso di pubblicazione che rimarrà esposto per almeno 8 giorni consecutivi, trascorsi i quali rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni matrimoniali.
Per recarsi in Italia per la celebrazione del matrimonio, se il/la futuro sposa/a possiede un passaporto cinese dovrà ottenere un visto turistico, mentre chi è in possesso di passaporto della HKSAR non ne avrà bisogno.
Le procedure legate al permesso di soggiorno potranno essere espletate in Italia dopo il matrimonio.
Matrimonio ad Hong Kong di cittadini italiani
I cittadini italiani che intendano contrarre matrimonio ad Hong Kong devono rivolgersi direttamente all’Hong Kong Marriage Registry.
La procedura è abbastanza semplice e non richiede, di norma, certificazioni da parte del Consolato Generale.
In questo caso non è necessario fare le pubblicazioni presso il Consolato. Una volta sposati, è un obbligo di legge registrare il matrimonio in Italia. A tal fine occorre portare presso i nostri Uffici al più presto:
– originale o duplicato del certificato di matrimonio rilasciato dalle Autorità di Hong Kong o, se il matrimonio è stato celebrato a Macao, dalla Conservatoria do Registro Civil, debitamente apostillato.
– fotocopia dei passaporti degli sposi
– modulo di richiesta di trascrizione del matrimonio.
La mancata registrazione del matrimonio comporta ritardi in caso di richiesta di nuovo passaporto e nell’erogazione degli altri servizi consolari.
Si sottolinea che il certificato di matrimonio originale o il duplicato rilasciato dall’Hong Kong Marriage Registry viene trattenuto negli archivi consolari e non può essere restituito. Si consiglia pertanto ai connazionali di farsi rilasciare subito vari duplicati del certificato di matrimonio da apostillare per eventuali usi futuri.
Il Consolato Generale provvederà ad inviare l’atto, dopo averlo tradotto, al Comune italiano di competenza.
Celebrazione matrimonio consolare
Esso è possibile per i cittadini entrambi residenti nella circoscrizione consolare e quando non vi si oppongono le leggi locali (cliccare qui per maggiori informazioni )
UNIONE CIVILE
Si informano i connazionali che, a seguito dell’adozione della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016, è possibile contrarre unioni civili con persone dello stesso sesso presso gli uffici consolari all’estero, ed è obbligatorio per i cittadini italiani che abbiano contratto in un Paese estero, secondo la legge locale, matrimonio o unione civile con persone dello stesso sesso trasmetterne gli atti mediante l’ufficio consolare, per la trascrizione in Italia.
Competenza circoscrizione consolare
Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.
Presso il Consolato Generale d’Italia a Hong Kong, come anche per i matrimoni consolari, potranno essere celebrate le unioni civili solo se uno dei due contraenti e’ cittadino italiano residente a Hong Kong o Macao.
Richiesta di costituzione dell’unione civile
La richiesta di costituzione di un unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l’ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.
La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all’ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:
a) Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);
b) L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.
A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).
La registrazione dell’unione civile viene trasmessa dall’ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.
Dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile:
La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.
Riferimenti normativi utili:
Legge n. 76 del 20 maggio 2016
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016
Per ulteriori chiarimenti e per prenotare un appuntamento, si prega di scrivere a consolare.hongkong@esteri.it
Rilascio certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti
Qualora necessari alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti alla fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero
Le sentenze di divorzio pronunciate all’estero concernenti i cittadini italiani devono essere trascritte in Italia.
Le sentenze sono trascrivibili solo se conformi all’ordinamento italiano.
Per effettuare tale trascrizione il richiedente deve presentare a questo Consolato Generale la seguente documentazione:
1) Sentenza di Divorzio (Decree Nisi) rilasciata in originale dal Tribunale di Hong Kong o di Macao (o copia certificata conforme dal Tribunale)
2) Passaggio in giudicato della sentenza (Decree Nisi Made Absolute –Form 6) rilasciato in originale dal Tribunale di Hong Kong o di Macao (o copia certificata conforme dal Tribunale);
3) Richiesta di trascrizione della sentenza di divorzio;
4) Passaporto in corso di validità;
5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da firmare in Consolato presentandosi agli sportelli negli orari di apertura al pubblico.
“Prima di essere presentate al Consolato Generale, le due sentenze (“decree nisi” e “decree nisi made absolute”) dovranno essere legalizzate con apostille e tradotte in italiano da uno dei traduttori ufficiali nella nostra lista.
Il Consolato Generale provvederà ad inviare la documentazione relativa al divorzio al Comune italiano di competenza.
Si ricorda che l’aggiornamento dello stato civile è un obbligo di legge: il divorzio va quindi registrato al più presto al fine di evitare complicazioni e ritardi nell’erogazione dei servizi consolari.
ATTENZIONE! In caso di successivo matrimonio, in mancanza di registrazione del divorzio dal precedente coniuge, si può incorrere nel reato di bigamia, punito dal codice penale.
Registrazione in Italia del decesso all’estero di un cittadino italiano
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. Per effettuare tale registrazione tramite il Consolato Generale d’Italia occorre che un familiare o un conoscente del defunto presenti il certificato di morte rilasciato dalle Autorità di Hong Kong o, se il decesso è avvenuto a Macao, dalla Conservatoria do Registro Civil, legalizzato con apostilla.
L’atto di morte così perfezionato dovrà essere presentato al Consolato unitamente alla richiesta scritta di trascrizione firmata dal familiare o dal conoscente del defunto con allegata la fotocopia del passaporto del richiedente.
Il Consolato Generale provvederà ad inviare l’atto di morte, dopo averlo tradotto in italiano, al Comune italiano di competenza.