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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo di almeno 12 mesi devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge ha l’obbligo di ottemperare.

L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi (incluso il rilascio del passaporto).

In tal modo anche all’estero il cittadino potrà esercitare i diritti e i doveri che sono propri dei residenti in Italia, secondo la situazione di ciascuno. Tra i doveri, in primo luogo c’è quello di comunicare all’Ufficio consolare, che a sua volta informerà il Comune italiano competente, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

I cittadini italiani residenti all’estero sono presenti negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio. Queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Per ulteriori informazioni: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/