Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Autoveicoli e Patenti di guida

RINNOVO PATENTI DI GUIDA

I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’A.I.R.E. o dimoranti all’estero per un periodo di almeno 6 mesi possono chiedere al Consolato competente il rinnovo della propria patente, limitatamente alle categorie di veicoli A e B, a condizione che la patente scaduta sia in buono stato di conservazione e che siano leggibili tutti i dati.

Il rinnovo può essere richiesto non prima di 4 mesi e non oltre cinque anni dalla scadenza della patente.

Si sottolinea che il rinnovo rilasciato da questo Consolato deve sempre accompagnare la patente originale.

I connazionali che desiderassero ottenere una nuova patente plastificata dovranno rivolgersi al competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. prima della scadenza della patente.

La patente di guida sarà rinnovata per:

– 10 anni: al titolare di età inferiore ai 50 anni

– 5 anni: al titolare di età compresa tra i 50 e i 70 anni

– 3 anni: al titolare di età superiore ai 70 anni

 

Per ottenere il rinnovo è necessario:

1) Effettuare la visita medica (il cui costo è a carico dell’interessato) presso lo studio dei medici di fiducia di questo Consolato Generale previo appuntamento. Occorre presentarsi alla visita medica con patente e 2 foto formato passaporto (sfondo bianco, frontali). Il certificato medico ha la validita’ massima di 3 mesi dalla data del rilascio.

 

MEDICO DI FIDUCIA A HONG KONG:

Dr. Eric AU

Unit 8B, KINGSWELL COMMERCIAL TOWER, 171-173 Lockhart Road, Wanchai

tel. +852-2519.6232; fax. +852-2589.5612, email: drericau@gmail.com

 

MEDICI DI FIDUCIA A MACAO:

Dr. Rui FURTADO

Dr. PERES DE SOUSA

c/o GloballMed Medical Centre

504-520 Avenida de Guimaraes, Taipa

Tel: +853 28282328; Fax: +853 28868640; email: info@globallmed.com

 

2) Presentarsi personalmente in Consolato Generale previo appuntamento con l’apposito certificato rilasciato dai suddetti medici, le 2 foto e la patente da rinnovare.

N.B.: Ai sensi dell’art.126, comma 5-bis del D.Igs n.285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”), una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo quanto disposto dall’art.5 dello stesso Decreto Legislativo.

ATTENZIONE: I duplicati per smarrimento, distruzione o furto della patente vanno richiesti esclusivamente in Italia, a cura dell’interessato, presso il competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.

LE PATENTI I CUI BOLLINI DI RINNOVO NON SIANO LEGGIBILI NON POSSONO ESSERE ACCETTATE PER IL RINNOVO