RINNOVO PATENTI DI GUIDA
I cittadini italiani residenti a Hong Kong e Macao e regolarmente iscritti all’A.I.R.E. da almeno 6 mesi o che sono in grado di dimostrare la propria residenza o domicilio nella circoscrizione da almeno 6 mesi, possono richiedere al Consolato Generale a Hong Kong di confermare la validità della propria patente di guida italiana in prossimità di scadenza (4 mesi) o scaduta da non più di 5 anni, limitatamente alle categorie di veicoli A e B.
Il Consolato Generale, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari, rilascia una specifica attestazione (in carta semplice) che estende la durata della validità del documento italiano per:
- 10 anni: al titolare di età inferiore ai 50 anni
- 5 anni: al titolare di età compresa tra i 50 e i 70 anni
- 3 anni: al titolare di età superiore ai 70 anni
Il Consolato Generale non è abilitato al rilascio di una nuova patente (tessera plastificata). La patente di guida scaduta va conservata e esibita sempre assieme all’attestazione di rinnovo prodotta dal Consolato Generale.
Per ottenere il rinnovo è necessario:
1) Effettuare la visita medica (il cui costo è a carico dell’interessato) presso lo studio dei medici di fiducia di questo Consolato Generale previo appuntamento. Occorre presentarsi alla visita medica con patente e 2 foto formato passaporto (sfondo bianco, frontali). Il certificato medico ha la validità massima di 3 mesi dalla data del rilascio.
MEDICO DI FIDUCIA A HONG KONG:
Dr. Eric AU
Unit 8B, KINGSWELL COMMERCIAL TOWER, 171-173 Lockhart Road, Wanchai
tel. +852-2519.6232; fax. +852-2589.5612, email: drericau@gmail.com
MEDICI DI FIDUCIA A MACAO:
Dr. Rui FURTADO
Dr. PERES DE SOUSA
c/o GloballMed Medical Centre
504-520 Avenida de Guimaraes, Taipa
Tel: +853 28282328; Fax: +853 28868640; email: info@globallmed.com
2) Presentarsi personalmente in Consolato Generale previo appuntamento con l’apposito certificato rilasciato dai suddetti medici, le 2 foto e la patente da rinnovare.
ATTENZIONE: Per poter effettuare il rinnovo della patente scaduta, quest’ultima deve essere in buono stato di conservazione e tutti i dati in essa riportati, inclusi i bollini di rinnovo, devono essere leggibili.
I connazionali che riacquistano la residenza in Italia e hanno rinnovato la patente di guida presso il Consolato, hanno l’obbligo, entro sei mesi dal rientro in Italia, di rinnovare la patente secondo la procedura ordinaria prevista dal comma 8 dell’Art. 126 del Codice della strada, anche nel caso in cui l’attestazione del Consolato sia ancora valida.
SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O FURTO DELLA PATENTE IN PAESI EXTRA-UE
Il Consolato Generale non è abilitato al rilascio di duplicati per smarrimento, distruzione o furto della patente, che possono essere richiesti esclusivamente in Italia presso il competente ufficio della Motorizzazione.