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Cittadinanza

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI CITTADINANZA IURE SANGUINIS E NATURALIZZAZIONE

ATTENZIONE: A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 23/05/2025 della legge n. 74/2025, che ha convertito il decreto legge del 28 marzo 2025, n. 36, si fa presente che potranno essere accolte solo le istanze presentate previo appuntamento finalizzate al riconoscimento di cittadinanza “ius sanguinis” che siano compatibili con le nuove norme introdotte dalla succitata legge.

Nulla cambia al momento per le richieste di cittadinanza “jus matrimoni”

L’ufficio cittadinanza riceve solo su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni, scrivere una mail a notarile.hongkong@esteri.it

Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, di seguito si fornisce un quadro della disciplina vigente con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari.

ASPETTI GENERALI

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente legge n. 555/1912, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Per gli eventi di cittadinanza avvenuti prima del 05/12/1992, continuano a valere i predisposti della legge n. 555 del 1912, fatta eccezione per alcune modifiche di legge apportate da sentenze della Corte Costituzionale anche alla luce del nuovo diritto di famiglia del 1975.

La legge n. 94 del 15/07/2009, in vigore dall’8 agosto 2009, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande di cittadinanza sia per matrimonio che per residenza, alle quali deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
  • l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
  • la possibilità di cittadinanza multipla;
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

LA CITTADINANZA “JUS SANGUINIS”

Il D.L. n. 36 del 28/03/2025 ha modificato sostanzialmente il diritto alla Cittadinanza italiana per discendenza (“IUS SANGUINIS”) stabilito nella legge n. 91 del 1992, in base al quale chi era nato o discendeva da cittadino italiano, anche a distanza di più generazioni, conservava il diritto al riconoscimento della Cittadinanza, indipendentemente dal luogo di nascita o dalla residenza attuale, senza limiti generazionali. Era sufficiente dimostrare che la linea di discendenza da un avo italiano non era mai stata interrotta da naturalizzazione o rinuncia volontaria.

La legge n. 74/2025 cambia radicalmente questo assetto.

Secondo il nuovo articolo 3-bis introdotto nella legge 91/1992chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza viene ritenuto “non avere mai acquistato la cittadinanza italiana”, salvo che si trovi in una delle seguenti condizioni tassativamente previste:

  1. Aver presentato una domanda di riconoscimento della Cittadinanza, completa di tutta la documentazione necessaria, all’ufficio consolare o al sindaco competente entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025
  2. Aver presentato domanda giudiziale per l’accertamento della cittadinanza entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025
  3. Avere un genitore naturale o un genitore adottante nato in Italia e SOLO cittadino italiano
  4. Avere un genitore naturale o un genitore adottante, cittadino italiano, che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (*)
  5. Avere un nonno o una nonna SOLO cittadino italiano nato in Italia (ascendente cittadino di primo grado dei genitori) (**)

(*) Se il genitore cittadino italiano (non è rilevante a tal fine la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero) ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a, clicca qui per consultare la documentazione richiesta;

(**) Se un genitore o un nonno/a possiede – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell’interessato, clicca qui per consultare la documentazione richiesta.

Non sono ammesse autocertificazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Procedura
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza è da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente.  Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano.

L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

Le istanze di cittadinanza iure sanguinis sono soggette al pagamento di 600 EURO in valuta locale. Il pagamento deve essere effettuato il giorno dell’appuntamento.

Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO

La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28/03/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero.

La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23/05/2025, ed è in possesso di altra cittadinanza o anche solo del diritto ad acquistarlasalvo che ricorra una delle condizioni di seguito illustrate.

ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DA CITTADINI ITALIANI.

Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato automaticamente cittadino italiano solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha, né può avere nessun’altra cittadinanza (ad. es. jure sanguinis, jure soli, cittadinanza per opzione, ecc.)

Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilità di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.

Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana, vedi QUI.

2. Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana.

Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa è avvenuta prima della nascita del minore).

Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana di genitori/nonni, vedi QUI.

3. Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.

Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.

Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza.

La responsabilità di fornire una valida prova di residenza è esclusivamente a carico del richiedente.
Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a, vedi QUI.

Scarica il modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita QUI

NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.

Il minore nato all’estero  da genitori italiani che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra (ovvero: minore in possesso di altra cittadinanza; genitori/nonni in possesso di altra cittadinanza), potrà acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore e ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
  1. Almeno uno dei genitori è cittadino italiano iure sanguinis.
    Si escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912), o iuris communicatione (articolo 14 della legge n. 91/1992).

La responsabilità di fornire una valida prova di possesso della cittadinanza iure sanguinis è esclusivamente a carico del richiedente.

Il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis dei genitori/nonni può essere comprovata con un documento di identità valido e un certificato di cittadinanza rilasciato dal competente Comune italiano entro sei mesi dalla data di richiesta di trascrizione della nascita e con l’indicazione esplicita del possesso della cittadinanza italiana dalla nascita.

Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva durante la minore età, da cittadino italiano.

La dichiarazione di volontà si effettua in Consolato su appuntamento ed è soggetta alla verifica delle condizioni di legge sopra illustrate e al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore).

 È stata altresì introdotta una norma transitoria (art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36/2025) che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

  • minore età del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025). In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026, presentando la documentazione indicata qui di seguito;
  • nascita del figlio minore successiva al 24 maggio 2025. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni), presentando la documentazione indicata qui di seguito.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il 31 maggio 2026.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in originale il giorno dell’appuntamento.

IMPORTANTE:

  • Il minore che acquista la cittadinanza italiana per beneficio di legge non è cittadino per nascita o iure sanguinis. In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione effettuata da entrambi i genitori).
  • Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza a seguito di dichiarazione di volontà dei genitori, come illustrato sopra, può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.

Elenco documenti:

  1. Dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana presentata dai genitori, o dal tutore di minore straniero, da sottoscrivere in Consolato previo appuntamento;
  2. Domanda di trascrizione atto di nascita;
  3. Atto di nascita del minorelegalizzato con apostilla;
  4. Fotocopia dei passaporti  dei genitori e del minore (se già in possesso);
  5. Certificato di cittadinanza del genitore italiano, rilasciato in carta libera per uso cittadinanza (senza imposta di bollo),con la specifica del luogo, data e modalità di acquisto della cittadinanza italiana, rilasciato dal Comune italiano di competenza;
  6. Ricevuta del bonifico di 250 Euro effettuato in favore del Ministero dell’Interno, da effettuarsi prima dell’appuntamento mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
  7. Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza
  8. Istituto bancario: Poste Italiane S.p.A.
  9. IBAN: IT54D0760103200000000809020
  10. Causale del pagamento: Acquisto cittadinanza ex [art. 4 Legge 91 del 1992 oppure [art.1, comma 1-ter DL 36 del 2025] in nome di [nome e cognome del minore richiedente]
  11. BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRRXXX – Euro 250

Si precisa che in entrambi i casi, trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”, il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato.

Clicca QUI per visionare uno specchietto riassuntivo sulla nuova normativa.

LA CITTADINANZA “JUS MATRIMONI”

(per matrimonio/unione civile con cittadino/a italiano/a, ex art.5, Legge 91 del 5 febbraio 1992)

IMPORTANTE: Il D.L. 04/10/2018, n.113 (Legge n.132/2018) ha introdotto alcune importanti modifiche normative alla legge sulla cittadinanza del 1992; in particolare la concessione della cittadinanza italiana è ora subordinata al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno.

Per le domande presentate entro il 19/12/2020 il termine è di 48 mesi.

Per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020  il termine è di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi.

Se il procedimento si conclude positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

Ai sensi dell’art.1, comma 11, della Legge n. 94/2009 (disposizioni per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino/a italiano/a), il coniuge straniero di cittadino/a italiano/a residente all’estero che intenda presentare domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve possedere i seguenti requisiti:

1) devono essere trascorsi tre anni dalla data del matrimonio/unione civile, ridotti ad un anno e mezzo in presenza di figli minori;

2) il matrimonio/unione civile deve essere già stato registrato nel Comune competente in Italia;

3) il coniuge italiano deve essere registrato presso lo Schedario Anagrafico del Consolato di appartenenza quale cittadino iscritto all’A.I.R.E.

Le istanze per il conferimento della cittadinanza italiana devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE online, previa registrazione dell’utente al Portale ALI: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

ATTENZIONE: A seguito di modifiche operative apportate sul portale Cittadinanza dal Ministero dell’Interno a partire da gennaio 2021, si pregano gli interessati, prima di caricare la documentazione online sul portale ALI, di verificare la correttezza formale degli atti con questo Ufficio Consolare, fissando un appuntamento per il servizio cittadinanza sul portale Prenot@mi e informando la sezione consolare sulla data prescelta per il loro controllo con messaggio email all’indirizzo: notarile.hongkong@esteri.it.

IMPORTANTE: I DATI ANAGRAFICI COME NOME E COGNOME, INCLUSO IL PATRONIMICO OVE PRESENTE, DEVONO TASSATIVAMENTE CORRISPONDERE AL CERTIFICATO DI NASCITA ALLEGATO ALLA DOMANDA PENA RIFIUTO DELL’ISTANZA. SE VI SONO DISCORDANZE RELATIVE ALLE GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE IN ATTI E DOCUMENTI FORMATI ALL’ESTERO (NOME E COGNOME DIVERSI DAL CERTIFICATO DI NASCITA, AD ES.), OCCORRE FORNIRE DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA CHE CERTIFICHI IL CAMBIO DEI DATI PERSONALI.

L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo e caricare i documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza, quali:

  1. a) Atto di nascitacompleto di tutte le generalità(*);
  2. b) “Estratto dell’atto di matrimonio/unione civile con annotazioni marginali”, rilasciato dal Comune italiano di iscrizione AIRE del coniuge Italiano o dal Comune, se diverso da quello di iscrizione AIRE, ove è stato trascritto l’atto di matrimonio/unione civile. E’ VALIDO 6 MESI DALLA DATA DI RILASCIO.
  3. c) Certificato penaledel Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni(*). Per il certificato penale di Hong Kong, occorre presentarsi in Consolato, previo appuntamento da prendere sul portale PRENOT@MI, con ID Card di Hong Kong per ricevere lettera di richiesta da presentare alla Polizia. I CERTIFICATI PENALI SONO VALIDI 6 MESI DALLA DATA DI RILASCIO.
  4. d) Certificazione di conoscenza della lingua italianaa livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da uno degli enti certificatori indicati qui di seguito:

– Università per Stranieri di Siena;

– Università per Stranieri di Perugia;

– Università Roma Tre;

– Società Dante Alighieri.

  1. e) Ricevuta del bonifico di Euro 250.00intestato al Ministero dell’Interno, D.L.C.I. – Cittadinanza – CONTO CORRENTE PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA – ROMA – codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 – BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX;
  2. f) Copia del passaporto

(*) Gli atti di cui al punto a) e c) devono essere, a seconda dei casi, muniti di Apostille o legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale, e certificati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha rilasciato l’atto. Si prega di consultare i siti web delle rispettive Rappresentanze consolari per indicazioni specifiche su traduzioni e legalizzazioni nel paese di riferimento.

N.B. Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), e si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

A partire dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.

A seguito della convocazione in Consolato, il richiedente è TENUTO a consegnare personalmente GLI ORIGINALI di tutta la documentazione inserita nella domanda online.

Al momento della presentazione dei documenti in originale presso il Consolato Generale, il coniuge italiano, residente nella circoscrizione del Consolato Generale e iscritto all’Aire, dovrà presentare un’autocertificazione indicando: il proprio stato di famiglia, il possesso della cittadinanza italiana, la non separazione di fatto o legale con il proprio coniuge, la data e il luogo del matrimonio/unione civile e il comune italiano ove l’atto è stato trascritto.

MODELLI

– Certificato dei carichi pendenti (“Certificate of No Criminal Record” ) rilasciato a Hong Kong;

– Autocertificazione.

IMPORTANTE: Tutte le domande inviate online incomplete saranno rifiutate e l’utente dovrà cancellare la propria utenza dal portale ALI e reinserire nuovamente le certificazioni obbligatorie.

COME VERIFICARE LO STATO DELLA DOMANDA ONLINE

Lo stato della domanda può essere verificato collegandosi al sito https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-consulta-pratica

Per la verifica occorrerà inserire il numero della domanda, la data di inserimento ed il nome della Prefettura (avendo presentato domanda dall’estero, in questo campo dovra’ essere inserita la parola “Estero”).

Nel caso non si fosse più in possesso del numero della domanda, occorrerà inviare una email al Ministero dell’Interno (dlci.hd@interno.it) con i dati e la data di inserimento della domanda. Si riceverà risposta nell’arco di alcuni giorni per accedere nuovamente al sistema.

Gli aspiranti cittadini possono anche scaricare l’app IO APP sul proprio smartphone e quindi interagire facilmente con il Ministero dell’Interno per conoscere lo stato delle istanze presentate online. IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.

LA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA E NATURALIZZAZIONE

(art.9 L.91 del 5 febbraio 1992)

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere ai sensi dell’art.9 della legge 5 febbraio 1992, n.91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni ( Legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana, che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Può fare la richiesta chi ha i seguenti requisiti:
– è nato in Italia e vi risede legalmente da almeno 3 anni ( art.9, c1, lett. a);
– è figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e residenti legalmente in Italia da almeno 3 anni ( art.9, c.1, lett.a);
– è maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione (art.9, c.1, lett.b);
– ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano ( art.9, c.1, lett.c);
– è cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni ( art.9, c.1, lett.d);
– è apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9,c.1, lett.e);
– è cittadino straniero residente in Italia legalmente da almeno 10 anni (art.9,c.1, lett.f).

Con l’art.1, comma 11, della Legge n.94/2009 sono state introdotte disposizioni per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza italiana per residenza relativamente alla certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno più essere autocertificati.
La certificazione da presentare per le istanze di cittadinanza per residenza è la seguente:
1) certificato storico di residenza in bollo;
2) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in bollo;
3) stato di famiglia in bollo;
4) copie conformi dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni.

N.B.: Le domande ex art. 9 della legge 91/92 vanno indirizzate al Presidente della Repubblica e presentate alla Prefettura della Provincia di residenza.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA CON DICHIARAZIONE DI VOLONTA’

Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può riacquistare la cittadinanza italiana se:
– svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
– assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
– risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Lo straniero nato sul territorio italiano può acquistare la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CASO DI PERDITA

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
1) automaticamente dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci;
2) con domanda, prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
3) assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
4) presentando, se residente all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
5) mediante dichiarazione se la richiedente è cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.