(art.9 L.91 del 5 febbraio 1992)
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere ai sensi dell’art.9 della legge 5 febbraio 1992, n.91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni ( Legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana, che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Può fare la richiesta chi ha i seguenti requisiti:
- è nato in Italia e vi risede legalmente da almeno 3 anni ( art.9, c1, lett. a);
- è figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e residenti legalmente in Italia da almeno 3 anni ( art.9, c.1, lett.a);
- è maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione (art.9, c.1, lett.b);
- ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano ( art.9, c.1, lett.c);
- è cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni ( art.9, c.1, lett.d);
- è apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9,c.1, lett.e);
- è cittadino straniero residente in Italia legalmente da almeno 10 anni (art.9,c.1, lett.f).
Con l’art.1, comma 11, della Legge n.94/2009 sono state introdotte disposizioni per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza italiana per residenza relativamente alla certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno più essere autocertificati.
La certificazione da presentare per le istanze di cittadinanza per residenza è la seguente:
1) certificato storico di residenza in bollo;
2) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in bollo;
3) stato di famiglia in bollo;
4) copie conformi dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni.
N.B.: Le domande ex art. 9 della legge 91/92 vanno indirizzate al Presidente della Repubblica e presentate alla Prefettura della Provincia di residenza.