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ASPETTI GENERALI

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente legge n. 555/1912, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Per gli eventi di cittadinanza avvenuti prima del 05/12/1992, continuano a valere i predisposti della legge n. 555 del 1912, fatta eccezione per alcune modifiche di legge apportate da sentenze della Corte Costituzionale anche alla luce del nuovo diritto di famiglia del 1975.

La legge n. 94 del 15/07/2009, in vigore dall’8 agosto 2009, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande di cittadinanza sia per matrimonio che per residenza, alle quali deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
  • l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
  • la possibilità di cittadinanza multipla;
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.