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Cos’è l’autocertificazione?

Cos’è l’autocertificazione?

E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi.

Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo. Le dichiarazioni possono sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

Infatti, con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si è messo in atto un importante processo di semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.

Autocertificazione

Rappresenta la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei. La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici. L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

CERTIFICATI CHE POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTOCERTIFICAZIONI

1. Regolari Certificati
Autocertificazioni possono essere utilizzate per la verifica dei seguenti dati:

· data e luogo di nascita;

· residenza;

· cittadinanza;

· godimento dei diritti civili e politici;

· stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

· stato di famiglia;

· esistenza in vita;

· nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

· iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

· appartenenza a ordini professionali;

· titolo di studio;

· esami sostenuti;

· qualifica professionale posseduta;

· titolo di specializzazione;

· titolo di abilitazione;

· titolo di formazione;

· titolo di aggiornamento e di qualifica tecnica;

· situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

· assolvimento di specifici obblighi copntributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

· possesso e numero del codice fiscale, della partita iva, e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

· stato di disoccupazione;

· qualita’ di pensionato e categoria di pensione;

· qualita’ di studente;

· qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

· iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di questo tipo;

· tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

· di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

· di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

· qualita’ di vivenza a carico;

· tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenutio nei registri dello stato civile;

· di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

COME FARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI NOTORI

Le dichiarazioni sostitutive possono essere scritte su carta semplice non intestata e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando appositi moduli di dichiarazioni sostitutive. Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per porta o mezzo telematico e informatico, alle Amministrazioni Pubbliche.Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti e di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco . Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
Validita’ di autocertificazioni e atti notori:
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita’ degli atti che sostituiscono. Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione. Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati fatti personali che non sono soggetti a modificazioni ( certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).

I CASI IN CUI L’AUTOCERTIFICAZIONE NON E’ AMMESSA

L’autocertificazione NON E’ MAI ammessa per i seguenti casi:
medici;
sanitari;
veterinari;
di origine;
di conformita’ all’UE;
marchi;
brevetti;

CASI IN CUI LA P.A. NON PUO’ CHIEDERE CERTIFICAZIONI AI CITTADINI

Nel caso in cui si debba certificare dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

SANZIONI PER I CITTADINI CHE FORNISCONO DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Se le Amministrazioni hanno dubbi sulla veridicita’ delle autocertificazioni, sono tenute ad effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

DOCUMENTI D’IDENTITA’

In tutti i casi in cui nel testo unico viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:

il passaporto;

la patente di guida;

la patente nautica;

il libretto di pensione;

il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti tecnici;

il porto d’armi;

le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purche’ munite
di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Il documento sia scaduto possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati