Il D.L. n. 36 del 28/03/2025 ha modificato sostanzialmente il diritto alla Cittadinanza italiana per discendenza (“IUS SANGUINIS”) stabilito nella legge n. 91 del 1992, in base al quale chi era nato o discendeva da cittadino italiano, anche a distanza di più generazioni, conservava il diritto al riconoscimento della Cittadinanza, indipendentemente dal luogo di nascita o dalla residenza attuale, senza limiti generazionali. Era sufficiente dimostrare che la linea di discendenza da un avo italiano non era mai stata interrotta da naturalizzazione o rinuncia volontaria.
La legge n. 74/2025 cambia radicalmente questo assetto.
Secondo il nuovo articolo 3-bis introdotto nella legge 91/1992, chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza viene ritenuto “non avere mai acquistato la cittadinanza italiana”, salvo che si trovi in una delle seguenti condizioni tassativamente previste:
- Aver presentato una domanda di riconoscimento della Cittadinanza, completa di tutta la documentazione necessaria, all’ufficio consolare o al sindaco competente entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025
- Aver presentato domanda giudiziale per l’accertamento della cittadinanza entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025
- Avere un genitore naturale o un genitore adottante nato in Italia e SOLO cittadino italiano
- Avere un genitore naturale o un genitore adottante, cittadino italiano, che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio (*)
- Avere un nonno o una nonna SOLO cittadino italiano nato in Italia (ascendente cittadino di primo grado dei genitori) (**)
(*) Se il genitore cittadino italiano (non è rilevante a tal fine la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero) ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a, clicca qui per consultare la documentazione richiesta;
(**) Se un genitore o un nonno/a possiede – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell’interessato, clicca qui per consultare la documentazione richiesta.
Non sono ammesse autocertificazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
Procedura
L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza è da presentarsi presso il luogo di residenza del richiedente. Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano.
L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
Le istanze di cittadinanza iure sanguinis sono soggette al pagamento di 600 EURO in valuta locale. Il pagamento deve essere effettuato il giorno dell’appuntamento.
Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.