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Cittadinanza

CITTADINANZA

L’ufficio cittadinanza riceve solo su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni, scrivere una mail a notarile.hongkong@esteri.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI CITTADINANZA IURE SANGUINIS E NATURALIZZAZIONE

ASPETTI GENERALI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1 gennaio 1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente legge n. 555/1912, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Per gli eventi di cittadinanza avvenuti prima del 05/12/1992, continuano a valere i predisposti della legge n. 555 del 1912, fatta eccezione per alcune modifiche di legge apportate da sentenze della Corte Costituzionale anche alla luce del nuovo diritto di famiglia del 1975.

La legge n. 94 del 15/07/2009, in vigore dall’8 agosto 2009, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande di cittadinanza sia per matrimonio che per residenza, alle quali deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti.

IMPORTANTE: Il D.L. 04/10/2018, n.113 (Legge n.132/2018) ha introdotto alcune importanti modifiche normative alla legge sulla cittadinanza del 1992; in particolare la concessione della cittadinanza italiana è ora subordinata al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Si fa inoltre presente che dal 5 ottobre 2018 il termine procedimentale per tutte le istanze di naturalizzazione è stato elevato a 48 mesi (4 anni) dalla data di presentazione della domanda.

LA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS (PER NASCITA)

La cittadinanza per nascita è riconosciuta nei seguenti casi:

1) si è figli di padre o madre italiani;
2) si è nati sul territorio italiano ed uno o entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (es.: nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis).

Viene inoltre stabilita se ricorrono i seguenti casi:

1) a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio (es. figlio naturale);

2) a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la maggiore età del figlio. In quest’ultimo caso il figlio riconosciuto conserva il proprio stato di cittadinanza ma ha la facoltà di dichiarare – entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale – di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione;

3) il minore straniero viene adottato da cittadino italiano;

4) il cittadino è discendente di avo italiano.

Possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” anche i cittadini stranieri discendenti di italiani emigrati all’estero e che non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il cittadino straniero di origine italiana e residente all’estero, deve rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana del luogo di residenza.

N.B. A decorrere dall’8 luglio 2014, sulla base del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23/06/2014, le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis sono soggette al pagamento della tariffa di 300 Euro (in valuta locale) a prescindere dall’esito dell’istanza.

MODELLI

Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

Elenco documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

LA CITTADINANZA JURE MATRIMONI (per matrimonio/unione civile con cittadino/a italiano/a, ex art.5, Legge 91 del 5 febbraio 1992)

Ai sensi dell’art.1, comma 11, della Legge n. 94/2009 (disposizioni per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino/a italiano/a), il coniuge straniero di cittadino/a italiano/a residente all’estero che intenda presentare domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve possedere i seguenti requisiti:

1) devono essere trascorsi tre anni dalla data del matrimonio/unione civile, ridotti ad un anno e mezzo in presenza di figli minori;

2) il matrimonio/unione civile deve essere già stato registrato nel Comune competente in Italia;

3) il coniuge italiano deve essere registrato presso lo Schedario Anagrafico del Consolato di appartenenza quale cittadino iscritto all’A.I.R.E.

Le istanze per il conferimento della cittadinanza italiana devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE online, previa registrazione dell’utente al Portale ALI: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

ATTENZIONE: A seguito di modifiche operative apportate sul portale Cittadinanza dal Ministero dell’Interno a partire da gennaio 2021, si pregano gli interessati, prima di caricare la documentazione online sul portale ALI, di verificare la correttezza formale degli atti con questo Ufficio Consolare, richiedendo un appuntamento per il loro controllo all’indirizzo email: notarile.hongkong@esteri.it.

IMPORTANTE: I DATI ANAGRAFICI COME NOME E COGNOME, INCLUSO IL PATRONIMICO OVE PRESENTE, DEVONO TASSATIVAMENTE CORRISPONDERE AL CERTIFICATO DI NASCITA ALLEGATO ALLA DOMANDA PENA RIFIUTO DELL’ISTANZA. SE VI SONO DISCORDANZE RELATIVE ALLE GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE IN ATTI E DOCUMENTI FORMATI ALL’ESTERO (NOME E COGNOME DIVERSI DAL CERTIFICATO DI NASCITA, AD ES.), OCCORRE FORNIRE DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA CHE CERTIFICHI IL CAMBIO DEI DATI PERSONALI.

L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo e caricare i documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza, quali:

a) Atto di nascita completo di tutte le generalità(*);

b) “Estratto dell’atto di matrimonio/unione civile con annotazioni marginali”, rilasciato dal Comune italiano di iscrizione AIRE del coniuge Italiano o dal Comune, se diverso da quello di iscrizione AIRE, ove è stato trascritto l’atto di matrimonio/unione civile. E’ VALIDO 6 MESI DALLA DATA DI RILASCIO.

c) Certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni(*). Per il certificato penale di Hong Kong, occorre presentarsi in Consolato, previo appuntamento da prendere sul portale PRENOT@MI, con ID Card di Hong Kong per ricevere lettera di richiesta da presentare alla Polizia. I CERTIFICATI PENALI SONO VALIDI 6 MESI DALLA DATA DI RILASCIO.

d) Certificazione di conoscenza della lingua italiana a livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da uno degli enti certificatori indicati qui di seguito:

– Università per Stranieri di Siena;

– Università per Stranieri di Perugia;

– Università Roma Tre;

– Società Dante Alighieri.

e) Ricevuta del bonifico di Euro 250.00 intestato al Ministero dell’Interno, D.L.C.I. – Cittadinanza – CONTO CORRENTE PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA – ROMA – codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 – BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX;

f) Copia del passaporto

(*) Gli atti di cui al punto a) e c) devono essere, a seconda dei casi, muniti di Apostille o legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale, e certificati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha rilasciato l’atto. Si prega di consultare i siti web delle rispettive Rappresentanze consolari per indicazioni specifiche su traduzioni e legalizzazioni nel paese di riferimento.

N.B. Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), e si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

IMPORTANTE: La domanda di cittadinanza online è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo elettronica.

A partire dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.

Dopo il 5 luglio 2022 PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento.

A seguito della convocazione in Consolato, il richiedente è TENUTO a consegnare personalmente GLI ORIGINALI di tutta la documentazione inserita nella domanda online.

Al momento della presentazione dei documenti in originale presso il Consolato Generale, il coniuge italiano, residente nella circoscrizione del Consolato Generale e iscritto all’Aire, dovrà presentare un’autocertificazione indicando: il proprio stato di famiglia, il possesso della cittadinanza italiana, la non separazione di fatto o legale con il proprio coniuge, la data e il luogo del matrimonio/unione civile e il comune italiano ove l’atto è stato trascritto.

MODELLI

Certificato dei carichi pendenti (“Certificate of No Criminal Record” ) rilasciato a Hong Kong;

Autocertificazione.

IMPORTANTE: Tutte le domande inviate online incomplete saranno rifiutate e l’utente dovrà cancellare la propria utenza dal portale ALI e reinserire nuovamente le certificazioni obbligatorie.

COME VERIFICARE LO STATO DELLA DOMANDA ONLINE

Lo stato della domanda può essere verificato collegandosi al sito https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-consulta-pratica

Per la verifica occorrerà inserire il numero della domanda, la data di inserimento ed il nome della Prefettura (avendo presentato domanda dall’estero, in questo campo dovra’ essere inserita la parola “Estero”).

Nel caso non si fosse più in possesso del numero della domanda, occorrerà inviare una email al Ministero dell’Interno (dlci.hd@interno.it) con i dati e la data di inserimento della domanda. Si riceverà risposta nell’arco di alcuni giorni per accedere nuovamente al sistema.

Gli aspiranti cittadini possono anche scaricare l’app IO APP sul proprio smartphone e quindi interagire facilmente con il Ministero dell’Interno per conoscere lo stato delle istanze presentate online. IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.

LA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA E NATURALIZZAZIONE

(art.9 L.91 del 5 febbraio 1992)

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere ai sensi dell’art.9 della legge 5 febbraio 1992, n.91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni ( Legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana, che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Può fare la richiesta chi ha i seguenti requisiti:
– è nato in Italia e vi risede legalmente da almeno 3 anni ( art.9, c1, lett. a);
– è figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e residenti legalmente in Italia da almeno 3 anni ( art.9, c.1, lett.a);
– è maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione (art.9, c.1, lett.b);
– ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano ( art.9, c.1, lett.c);
– è cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni ( art.9, c.1, lett.d);
– è apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9,c.1, lett.e);
– è cittadino straniero residente in Italia legalmente da almeno 10 anni (art.9,c.1, lett.f).

Con l’art.1, comma 11, della Legge n.94/2009 sono state introdotte disposizioni per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza italiana per residenza relativamente alla certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno più essere autocertificati.
La certificazione da presentare per le istanze di cittadinanza per residenza è la seguente:
1) certificato storico di residenza in bollo;
2) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in bollo;
3) stato di famiglia in bollo;
4) copie conformi dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni.

N.B.: Le domande ex art. 9 della legge 91/92 vanno indirizzate al Presidente della Repubblica e presentate alla Prefettura della Provincia di residenza.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA CON DICHIARAZIONE DI VOLONTA’

Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può riacquistare la cittadinanza italiana se:
– svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
– assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
– risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Lo straniero nato sul territorio italiano può acquistare la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CASO DI PERDITA

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
1) automaticamente dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci;
2) con domanda, prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
3) assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
4) presentando, se residente all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
5) mediante dichiarazione se la richiedente è cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.